Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Nella tabella sono indicate le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di esenzione (Legge 537/1993 e successive modificazioni).
Categorie di esenti | Prestazioni esenti | Adempimenti da parte degli assistiti |
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro | Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche | Dichiarazione dell’interessato da apporre sulla ricettaDal 1 ottobre 2008 ( succesivamente prorogata al 31 dicembre 2008)ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.1 del 19/02/08 “ a decorrere dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2007, i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali a seguito di richiesta documentata”. Per tanto a partire dal 1 ottobre 2008( proroga al 31 dicembre 2008) non vengono più accettate richieste in esenzione per reddito se non complete di codice di esenzione applicato dal Medico curante. Non sono più valide le autocertificazioni. |
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico | ||
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | ||
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico | ||
IMPORTANTE:Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello UNICO-PERSONE FISICHE. Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. |
Fino al 31/12/2008 LA RESPONSABILITÀ DI AUTOCERTIFICARE era demandata al cittadino che la esplicava, attestando così la sua posizione e situazione reddituale. A partire dal 01/01/2009 non è più valida l’AUTOCERTIFICAZIONE. Infatti, ai sensi della Legge Regionale n1 del 19/02/08 art 8, i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di apposito certficato rilasciato dalle aziende sanitarie locali a seguito di richiesta documentata.
Scarica il modula da presentare al proprio distretto sanitario:
Richiesta Certificato Esenzione per prestazioni specialistiche