Aggiornamento misure quarantena e isolamento per COVID

03/01/2022

Pubblichiamo, per opportuna conoscenza, una sintesi dei nuovi provvedimenti adottati con la Circolare del Ministero della Salute Prot. 60136 del 30/12/2021 e il Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021 aventi per oggetto:

Aggiornamento misure di quarantena e isolamento per COVID-19.

Le nuove norme introdotte sono vigenti dal 31 Dicembre 2021, vista la pubblicazione del Decreto sulla G.U. n. 309 del 30/12/201.

Cosa cambia:

Soggetti POSITIVI al COVID-19: Isolamento

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i soggetti positivi NON vaccinati, o che non hanno ricevuto dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni resta confermato l’isolamento a 10 giorni.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) QUARANTENA

1) soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari che risultano essere contatto stretto di positivi devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

Per i contatti a BASSO RISCHIO*, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

*Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID- 19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

RICORDIAMO in base alle indicazioni date dalla Circolare del Ministero della Salute per la rilevazione del COVID-19 che i tamponi antigenici rapidi hanno la stessa validità dei tamponi molecolari se eseguiti in strutture pubbliche e private autorizzate dal SSN.

Ovviamente le strutture che eseguono i tamponi devono inviare i dati sulle piattaforme informatiche regionali e/o del Sistema TS o come da indicazioni date in ogni singola Regione, questo ai fini del rilascio dei Green Pass previsti.

Il Decreto Legge n. 229 ha inoltre introdotto ulteriori restrizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’uso del Green Pass rafforzato (rilasciato a seguito di guarigione da COVID-19 o da ciclo vaccinale primario o dose booster effettuato) per l’ingresso in alcune attività.

Dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato per entrare nelle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se

ubicati in comprensori sciistici;

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche

all’aperto;

  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, sempre dal 10 Gennaio p.v., il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Per ultimo ricordiamo che dal 1° Febbraio 2022 la durata del Green Pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

 

Posted in Covid-19, News